Il tutto sarebbe coerente con la costante giurisprudenza della Corte in materia di incarichi professionali, e non meriterebbe la nostra attenzione. Purtroppo, però, alcuni passaggi della sentenza meritano di essere analizzati: in sostanza, i giudici contabili sostengono in linea generale che gli enti pubblici dovrebbero rifarsi, per le previsioni meteo, unicamente ai soggetti ufficiali a ciò preposti (Aereonautica Militare, Dipartimento della Protezione civile, etc.), e che le informazioni da essi fornite dovrebbero essere sufficienti ad orientarne l'azione, senza bisogno di acquisire ulteriori approfondimenti.
Ci permettiamo umilmente di rinviare i giudici contabili alla lettura di tutta la letteratura scientifica in materia di meteorologia, che riconosce all'unanimità come le previsioni meteorologiche su scala locale vengano in genere redatte con maggiore esattezza da chi, pur spesso sprovvisto del rituale “pezzo di carta”, conosce il microclima del posto in cui è nato e vive ed è capace di incrociare tali conoscenze empiriche con una solida ( e necessarissima) preparazione scientifica di base.
Inoltre, le previsioni fornite da Aereonautica e Protezione civile, pur abbastanza dettagliate e precise, non coprono alcuni settori di interesse particolare, ma non per questo meno rilevante: basti pensare alla densità dei pollini, alla concentrazione degli inquinanti, alle condizioni del manto nevoso, all'impatto delle condizioni meteo estreme sulla salute delle categorie a rischio, etc.
Abbiamo abbastanza fiducia nel buon senso dei magistrati per non pensare che questa sentenza voglia surrettiziamente introdurre una sorta di monopolio di Stato nel settore della meteorologia.
Speriamo che essa non porti le amministrazioni pubbliche a ridurre i già scarsi investimenti in materia di ricerca sulle condizioni meteo e sulla climatologia locale, la cui deficitarietà il nostro paese ha già avuto modo di pagare, in passato, per importi assai più rilevanti di quelli sborsati, probabilmente davvero a torto, dalla Provincia di Messina.